Il contribuente residente all'estero per le notifiche degli atti può scegliere il domicilio presso una persona o un ufficio a condizione che sia nel comune del proprio domicilio fiscale. Il contribuente residente all'estero che non ha scelto un domicilio in Italia per la notifica degli atti e non ha nominato un rappresentante fiscale, può comunicare un indirizzo estero per le notifiche degli atti che lo riguardano. Non è comunque possibile scegliere un indirizzo in Italia e uno all'estero.
Il Ministero dell'Interno ha emanato una direttiva ( 7 marzo 2012) con la quale ha stabilito che a far data dal 1 giugno 2012 la competenza in materia di analisi delle richieste di cittadinanza italiana per matrimonio saranno di competenza dei prefetti, cio' al fine di snellire le lungaggini burocratiche che attanagliano le analisi di domande di cittadinanza.
Si evidenzia che, per chi avesse depositato una domanda di cittadinanza italiana e non avesse ancora ottenuto risposta , superati i termini di legge, è possibile attivarsi per sollecitarne l'esito. Tutte le nostre agenzie sono a disposizione per una consulenza.
Un cittadino extracomunitario sposato dal 2007 con una cittadina italiana, titolare di permesso per motivi familiari, nel 2010 si vede rigettare il rinnovo del permesso con la conseguente consegna di un decreto di espulsione, in quanto era cessata la convivenza con coniuge e per la sua pericolosità.
Il cittadino ha fatto ricorso al Tribunale di Bolzano che ha confermato gli atti del Questore, si è quindi rivolto alla Corte di Appello di Trento che ha rilevato che sussistevano comprovati indici della pericolosità del richiedente il rinnovo, desumibili dai maltrattamenti recati al coniuge ormai separato, e dai precedenti penali di cui alla condanna del GUP di Bolzano del 2005.
Ha proposto ricorso in Cassazione che per decidere ha richiamato la sentenza n. 17346 del 2010, in cui il familiare coniuge del cittadino italiano dopo i primi tre mesi di soggiorno "informale", è tenuto a richiedere la carta di soggiorno e, sino a che non ottenga detto titolo, la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva il cui accertamento compete all'Amministrazione.
Per quest'ultimo motivo la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e chiede alla Questura di convalidare il decreto di espulsione.